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SITO UFFICIALE "LE FORMICHE DI GIULIA"
 

Atto Costitutivo

Atto Costitutivo e Statuto

L’anno duemilasette il giorno diciannove del mese di giugno, i signori:

  • IANNILLI Renata,
  • PANUCCIO Giampiero,
  • IANNILLI Gabriella,
  • FILIPPONE Mario Salvatore,
  • MASTRODDI Annamaria,
  • SALVATI Assunta,
  • OLIVERIO Caterina,
  • QUAGLIARINI Tiziana,
  • PALANZONA Claudia,
  • MAZZONE Maria Cristina,

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – È costituita con sede in Roma, Via Circonvallazione Appia N.150, l’Associazione denominata “ Le Formiche”.

L’Associazione è democratica e non ha fini di lucro.

ART. 2 – L’Associazione propone di raggiungere i suoi scopi attraverso le seguenti principali attività:

  1. Attuazione di una rete di solidarietà vicendevole ( morale e pratica ) tra le persone associate;
  2. Promuovere iniziative finalizzate all’aiuto di bambini/e e Ragazzi/e;
  3. Favorire l’aggregazione attraverso momenti d’incontro, di preghiera, di divertimento, culturali e sp

ART. 3 – L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Eventuali beni di proprietà della medesima, verranno liquidati ed il ricavato devoluto ad opere di beneficenza designati dall’Assemblea dei Soci , previa estinzione di eventuali debiti che l’Associazione dovesse assumere nel corso della sua vita.

ART.  4 – Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Probiviri

ART. 5 – Il Presidente ha la rappresentanza interna ed esterna dell’Associazione e dura in carica per anni tre ed è rieleggibile.

Convoca e presiede gli organi collegiali.

Promuove e coordina l’attività dell’Associazione, provvedendo all’esecuzione delle loro delibere.

In sua mancanza la rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente con i più ampi poteri.

Ne ha la firma legale, che può delegare, per singoli atti al Vice Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di nominare i Soci onorari.

Il Vice Presidente in caso di dimissioni o di impedimento continuativo del Presidente convoca, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 6 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è composto da  nove  Consiglieri di cui almeno quattro Soci fondatori.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli eventuali incarichi assegnati dal Consiglio Direttivo, non possono avere ordinariamente durata superiore alla durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere ed amministrare l’Associazione, autorizzando le spese necessarie alla realizzazione dei fini dell’Associazione, osservando e facendo osservare scopi e norme dello Statuto.

Nomina un Segretario scelto anche tra i non componenti del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere predispone ogni anno il bilancio consultivo ed il bilancio preventivo che devono essere presentati per l’approvazione dell’assemblea ordinaria.

Inoltre il Consiglio Direttivo:

  • Esegue e fa eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • Nomina commissioni di lavoro su questioni specifiche;
  • Cura la tenuta del libro dei verbali e del libro cassa, delegando i propri membri;
  • Applica le sanzioni proposte dal Collegio dei Probiviri;
  • Esamina, decide e delibera sulle domande d’ammissione dei nuovi Soci;

ART.  7 – L’Associazione è un organismo autonomo ed aperto a quanti vogliano effettivamente collaborare per il raggiungimento degli scopi associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di prestare la loro collaborazione per l’attuazione degli scopi sociali ed hanno diritto ad essere invitati a tutte le riunioni promosse dall’Associazione ed a ricevere dalla stessa le informazioni concernenti le iniziative dell’Associazione stessa..

All’Associazione potranno aderire i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, nonché i rappresentanti di enti aventi sede in Italia, i quali approvino e condividano gli scopi dell’Associazione.

ART.  8 – Tutti gli Associati ed i componenti del Consiglio Direttivo possono compiere prestazioni professionali per conto dell’Associazione stessa.

Ove tale collaborazione debba assumere i caratteri della prestazione d’opera professionale, essa sarà prestata gratuitamente.

ART.  9 – Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione trarrà i mezzi economici necessari dal fondo comune.

ART.  10 – Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • Dalle quote associative;
  • Da sovvenzioni da chiunque effettuate;
  • Da contributi elargiti da enti pubblici o privati;
  • Dai beni acquistati con denaro prelevato dal fondo comune.

ART. 11 – I beni dell’Associazione appartengono all’ente e sono al medesimo intestati in persona del suo legale rappresentante.

Gli associati non possono mai chiedere la divisione del fondo comune e dei beni che lo costituiscono, né pretendere la quota associativa in caso di recesso o di espulsione.

ART. 12 – Gli associati si dividono in:

  • Fondatori;
  • Ordinari;
  • Onorari;
  • Temporanei;
  • Benefattori.

SOCI FONDATORI: sono coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo; Sono altresì Soci Fondatori anche coloro che hanno partecipato attivamente al sorgere dell’Associazione, anche se non sono intervenuti nell’atto costitutivo.

SOCI ORDINARI: sono coloro che intendono conseguire gli scopi dell’Associazione e ne accettano le norme di Statuto e di regolamento.

SOCI ONORARI: sono coloro ai quali l’Associazione, per ragioni di prestigio o di gradimento, desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti personali conseguiti nello svolgimento di particolari servigi in favore dell’Associazione. Non hanno diritto di voto.

SOCI TEMPORANEI: sono coloro i quali seguono solo occasionalmente o solo per singoli episodi e avvenimenti la vita dell’Associazione.

SOCI BENEFATTORI: sono coloro che attraverso atti di donazione concorrono al raggiungimento dei scopi dell’associazione.

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’assemblea che decide a maggioranza assoluta. La relativa delibera è inappellabile.

ART. 13  – Tutti gli associati devono:

  • Osservare il presente Statuto e tutte le norme riguardanti le varie attività della vita sociale ed in genere ogni provvedimento e deliberazione emesso dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  • Astenersi nella maniera più assoluta dallo svolgere attività di carattere politico nei locali dell’Associazione.
  • Astenersi da qualsiasi manifestazione che possa recare danno agli impianti sociali e disturbare gli altri soci e loro ospiti.
  • Mantenere con i consoci cordiali rapporti.

ART. 14 – La qualità dell’associato è strettamente personale e non è trasferibile, e si perde per recesso, per espulsione o per morte.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso avrà effetto dal ricevimento della comunicazione scritta.

Gli associati espulsi o receduti non possono richiedere il rimborso delle quote pagate né pretendere la liquidazione dei beni dell’Associazione o quota di essi.

Art. 15 – Alle assemblee possono partecipare tutti i Soci iscritti nell’albo degli associati purchè in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta da conservare negli atti dell’associazione. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale è assistito da un Segretario che curerà la verbalizzazione dello svolgimento dei lavori, sottoscrivendola con il Presidente previa lettura ed approvazione dell’assemblea.

ART. 16 – L’assemblea degli associati delibera:

  • L’elezione delle cariche sociali (tranne quelle spettanti al Consiglio Direttivo);
  • L’approvazione dei regolamenti e dei bilanci consuntivi e preventivi;
  • L’espulsione degli associati e l’ammissione degli aspiranti, in sede d’appello.

ART. 17 – L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e dei programmi per l’attività annuale.

ART. 18 – L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni riguardanti le modifiche statuarie e lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 19 – Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta e si reputano regolarmente costituite in prima convocazione quando è intervenuta almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20 – Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera spedita o previa consegna a mano (con relativa ricevuta) o mediante affissione all’albo sociale almeno cinque giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno, luogo data e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

Se la prima andasse deserta la seconda potrà anche essere fissata per lo stesso giorno purchè a distanza non inferiore a tre ore dalla prima.

Le assemblee sono altresì convocate senza indugio quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

ART.  21 – Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente quando ve ne sia necessità ed almeno quattro volte l’anno.

La convocazione avviene mediante avviso, in qualsiasi forma, portata a conoscenza dei componenti almeno tre giorni prima dell’adunanza ed in caso d’urgenza con ventiquattro ore d’anticipo.

La riunione è presieduta dal Presidente che ne dirige i lavori.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, nel caso di parità nelle votazioni sarà decisiva quella del presidente, e saranno consegnate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • la direzione amministrativa e disciplinare dell’Associazione;
  • la formazione dei programmi delle attività annuali dell’Associazione e l’esecuzione degli stessi per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari;
  • delibera la determinazione delle quote associative annuali;
  • esamina e provvede alla compilazione dei bilanci consultivi e preventivi, dei registri contabili e di quelli obbligatori comunque per legge.

ART. 23 – Il Consiglio Direttivo potrà adottare a carico dell’associato i seguenti provvedimenti:

  • Diffida, per le infrazioni di minore gravità;

Il provvedimento dovrà essere notificato privatamente all’interessato.

  • Sospensione delle attività sociali, nel caso di infrazioni gravi;

Il provvedimento sarà comunicato per iscritto in via privata all’interessato.

  • Espulsione;

Il provvedimento comporta la perdita della qualifica di Socio e può essere        adottata nei casi di indegnità o di morosità. Il Socio contro il quale venisse deliberato per il caso di comportamento indegno sarà preventivamente avvisato a presentare le proprie osservazioni a voce o per iscritto.

Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’assemblea che delibera a maggioranza assoluta e la cui decisione è inappellabile.

ART. 24 – Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la facoltà di aprire, movimentare e chiudere conti correnti postali o bancari intestati all’Associazione e compiere ogni altra azione inerente la tenuta di tali conti.

ART.  25 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consultivo e preventivo da sottoporre all’approvazione degli associati.

ART. 26 – Tutte le controversie che potessero insorgere tra gli associati, i componenti del Consiglio Direttivo e l’Associazione per l’applicazione e l’interpretazione del presente Statuto e delle norme regolamentari eventualmente emanate, dovranno essere deferite al Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci più un supplente il quale mandato avrà la durata di tre anni e alla scadenza tutti gli eletti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto, a scrutinio segreto, insieme al Consiglio Direttivo.

Salvo la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Probiviri sono definitive.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le norme del codice civile.

Firmato:

IANNILLI Renata

PANUCCIO Giampiero

IANNILLI Gabriella

FILIPPONE Mario Salvatore

MASTRODDI Annamaria

SALVATI Assunta

OLIVERIO Caterina

QUAGLIARINI Tiziana

PALANZONA Claudia

MAZZONE Maria Cristina